Codice Deontologico degli Operatori in Discipline Bio-Naturali

Premessa

Le Discipline Bio-Naturali (DBN) comprendono pratiche non mediche che mirano al miglioramento dello stato di benessere psicofisico e alla valorizzazione delle risorse vitali della persona. Gli operatori DBN si impegnano a svolgere la propria attività con responsabilità, rispetto, professionalità e integrità.

Art. 1 - Principi generali

1.1. L'operatore DBN si impegna a rispettare la dignità, la libertà e l'unicità dell'individuo.
1.2. La pratica è fondata su principi di non invasività, non medicalizzazione e non sostituzione a trattamenti sanitari.
1.3. L'operatore si astiene da qualsiasi diagnosi medica e da prescrizioni terapeutiche o farmacologiche.

Art. 2 - Rapporti con la persona

2.1. Il rapporto con la persona assistita è fondato su ascolto, rispetto, riservatezza e consenso informato.
2.2. L'operatore si impegna a fornire informazioni chiare sulla natura, finalità e limiti della propria attività.
2.3. È vietato esercitare qualsiasi forma di pressione, manipolazione psicologica o promesse di guarigione.

Art. 3 - Competenza professionale

3.1. L'operatore deve possedere un'adeguata formazione teorico-pratica, in linea con quanto indicato dal Comitato Tecnico Scientifico delle Discipline Bio-Naturali di Regione Lombardia, mantenendosi aggiornato attraverso la formazione continua (si richiede un minimo di 24 ore di formazione triennale in ambito di Discipline Bio-Naturali, erogate e certificate da un Ente di formazione iscritto al CTS DBN di Regione Lombardia).
3.2. Si impegna a operare solo nell'ambito delle competenze acquisite, astenendosi da pratiche che esulano
dal proprio sapere.
3.3. L'operatore non utilizza titoli non riconosciuti o fuorvianti.

Art. 4 - Riservatezza e tutela dei dati

4.1. Tutte le informazioni acquisite nell'ambito dell'attività sono soggette al segreto professionale.
4.2. L'operatore garantisce la tutela della privacy in conformità alla normativa vigente (es. GDPR).

Art. 5 - Etica nei rapporti professionali

5.1. L'operatore mantiene rapporti corretti e collaborativi con colleghi, professionisti sanitari e istituzioni.
5.2. È vietata qualsiasi forma di concorrenza sleale, diffamazione o screditamento verso altri operatori.
5.3. L'operatore può collaborare con figure sanitarie, ove necessario, nel rispetto delle reciproche competenze.

Art. 6 - Aspetti economici

6.1. La prestazione deve essere correttamente retribuita, con tariffe comunicate in modo trasparente e anticipato.
6.2. È vietato approfittare della condizione di fragilità o bisogno del cliente per fini economici.

Art. 7 - Pubblicità e comunicazione

7.1. La comunicazione deve essere veritiera, sobria e rispettosa delle normative vigenti.
7.2. È vietata ogni forma di pubblicità ingannevole o che attribuisca alle DBN poteri curativi o terapeutici.

Art. 8 - Violazioni e sanzioni

8.1. Le violazioni del presente Codice possono comportare sanzioni disciplinari da parte della Società Italiana di Scienze Bio-Naturali, fino all'esclusione dall'associazione.
8.2. Ogni comportamento che lede la dignità della professione può essere segnalato agli organi competenti.

Art. 9 - Impegno dell'operatore

9.1. L'adesione al presente Codice Deontologico è condizione essenziale per l'esercizio responsabile della professione.
9.2. L'operatore si impegna a promuovere i valori del rispetto, della consapevolezza e dell'equilibrio naturale in ogni ambito della propria attività.

Milano, 14/06/2017

Il Segretario
Gabriella Zuliani

Il Presidente
Marco Pizzi