Art. 2 - Rapporti con la persona
2.1. Il rapporto con la persona assistita è fondato su ascolto, rispetto, riservatezza e consenso informato.
2.2. L'operatore si impegna a fornire informazioni chiare sulla natura, finalità e limiti della propria attività.
2.3. È vietato esercitare qualsiasi forma di pressione, manipolazione psicologica o promesse di guarigione.